SCIA

SCIA

La Scia è una pratica edilizia molto importante perché serve a richiedere l’autorizzazione presso il comune per compiere interventi strutturali a un edificio. Si tratta di una pratica che sostituisce la DIA (Denuncia Inizio Attività) andando a semplificare e snellire le pratiche amministrative. La SCIA non va confusa con la CILA, che viene richiesta in genere per le ristrutturazioni interne degli appartamenti. Di seguito ti mostreremo cos’è la SCIA, la differenza tra DIA e SCIA e tra SCIA e CILA, quali opere sono soggette a questa pratica e i costi per ottenerla.

Che cos’è la SCIA

L’acronimo SCIA significa Segnalazione Certificata Inizio Attività. In questo articolo ti parleremo della SCIA edilizia ma esiste anche la SCIA commerciale e la SCIA in alternativa al Permesso di Costruire (PdC).
La SCIA edilizia è una dichiarazione amministrativa da presentare presso il Comune dove risiede l’immobile per ottenere l’autorizzazione a iniziare lavori di ristrutturazione e interventi strutturali e più impattanti rispetto a quelli che si possono fare presentando la CILA.
Si tratta di una pratica introdotta con la Legge 122 del 2010 che ha sostituito la DIA semplificandone alcune procedure: la più importante differenza tra dia e scia è il fatto che i lavori possono essere iniziati subito dopo aver presentato la pratica in Comune senza aspettare più i 30 giorni previsti in passato con la dia.

Quando si fa la SCIA

Questa pratica è regolamentata nel Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380 del 2001) agli articoli 22 e 23 in cui vengono indicati i tipi di interventi sottoposti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da nuova costruzione, da ristrutturazione urbanistica e da ristrutturazione edilizia che modifichi i prospetti, le volumetrie, la destinazione d’uso e la sagoma dell’immobile.

Gli interventi di manutezione straordinaria sono disciplinati nel DPR 320 del 2001 all’articolo 3 comma 1 lettera b. Si tratta di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, oppure che servono alla realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici ma che non alterino la volumetria complessiva dell’edificio e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Interventi di manutenzione straordinaria sono considerati anche il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari con realizzazione di opere (come scale o chiusura dei solai) che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari ma che non modifichino la volumetria complessiva dell’edificio e l’originaria destinazione d’uso;

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono disciplinati del DPR 320 del 2001 all’articolo 3, comma 1, lettera c. Si tratta di interventi edilizi volti a conservare l’edificio e ad assicurarne la funzionalità e ne consentano anche il cambio delle destinazioni d’uso. Tra questi interventi ci sono per esempio il consolidamento dell’edificio, il ripristino e il rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio, la realizzazione di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono anch’essi disciplinati nel DPR 320 del 2001 all’articolo 3, comma 1, lettera d. Sono tutti quegli interventi volti a trasformare un edificio in tutto o in parte. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Interventi di ristrutturazione edilizia sono anche quelli volti alla demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quella preesistente e rispettando la stessa sagoma dell’edificio preesistente.

Le opere che richiedono la pratica SCIA

Se devi ristruttura un appartamento o un bb o una casa vacanza potrebbe bastarti la CILA. In altri casi ti servirà invece la SCIA, ad esempio se devi:

  • realizzare un soppalco
  • realizzareuna scala interna al tuo immobile
  • realizzare una scala antincendio
  • recuperare un sottotetto
  • realizzare o modificare una rampa
  • costruire un ascensore
  • realizzare una piscina all’aperto per uso privato
  • Installare nuovi infissi esterni o modificare le caratteristiche di quelli preesistenti
  • Installare pannelli solari termini (non più di 30 mq)
  • Per quanto riguarda la ristrutturazione del bagno ricorda che serve la CILA e non la SCIA

Questi sono solo alcuni esempi. Ci sono poi tutti gli interventi strutturali o di restauro degli edifici. Le casistiche sono numerose e non è semplice orientarsi tra tutte le pratiche edilizie necessarie. Contattaci senza impegno per una consulenza senza rischiare di incorrere in sanzioni o perdendoti nei menadri della burocrazia. In ogni caso per la presentazione della SCIA dovrai rivolgerti a un tecnico abilitato, come vedremo di seguito. Se ti rivolgerai a noi potremo realizzare per te un preventivo su misura.

Come si presenta la SCIA a Roma

Con il cosiddetto decreto scia 2 (D.Lgs. 222/2016) la normativa prevede la scia unificata alla luce dell’Accordo tra Stati, Regioni ed Enti Locali: la scia edilizia al Comune di Roma va oggi pertanto compilata tramite la modulistica unificata a livello nazionale. Il modulo SCIA deve essere corredato di tutti documenti richiesti. Dal 16 maggio 2016 alcune pratiche, come ad esempio la CILA, devono essere presentate al Comune di Roma esclusivamente per via telematica tramite il SUET – lo sportello telematico online messo a disposizione dei cittadini e dei tecnici abilitati. Questo servizio non è ancora attivo per la SCIA ma lo sarà a breve.
La SCIA pertanto deve essere presentata in formato cartaceo presso l’ufficio tecnico del Comune di Roma, il SUE – Sportello Unico Edilizia al Municipio di competenza, ovvero quello in cui si trova l’immobile. La scia in alternativa al permesso di costruire dovrà invece essere depositata presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia.

Quali documenti servono per presentare la SCIA

I documenti che servono per la SCIA sono numerosi. Di seguito elenco i prinicipali ma potrebbero esserne necessari altri a seconda dei casi.

  • modulo SCIA in duplice copia compilato in ogni sua parte con la firma del proprietario
  • copia del documento di identità del proprietario e del tecnico abilitato che ha svolto i lavori e che presenta la SCIA
  • modulo Soggetti Coinvolti
  • Relazione tecnica asseverata e firmata dal tecnico abilitato
  • Elaborato grafico in triplice copia dello stato di fatto e progetto comparativo firmato dal tecnico abilitato
  • Planimetria catastale
  • Estratto di mappa catastale
  • Documentazione fotografica dello stato di fatto attuale prima degli interventi
  • Dati della ditta che esegue i lavori e DURC
  • Eventuali nulla osta, pareri, autorizzazioni previsti dalla normativa (per esempio l’Autorizzazione della Soprintendenza)
  • Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria

Tempi e scadenze della SCIA

Una volta presentata la pratica al Comune è possibile iniziare i lavori il giorno stesso o entro tre mesi dalla data di presentazione. Se i lavori non verranno iniziati entro questa scadenza bisognerà presentare una nuova pratica SCIA. Una volta presentata la pratica il Comune ha 30 giorni di tempo per effettuare tutte le verifiche e comunicare eventuali difformità o documenti mancanti o incompletezza. Al termine dei lavori e entro non più di tre anni dalla presentazione della pratica bisognerà presentare il modulo di Comunicazione Fine Lavori SCIA.

Chiamaci per maggiori informazioni +39 333 356 9703
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Scia in sanatoria

Se i lavori vengono iniziati o terminati senza che sia stata depositata la SCIA è possibile presentare la SCIA in sanatoria (prevista dall’articolo 37 del Testo Unico dell’Edilizia DPR 320 del 2001). la scia in sanatoria prevede la doppia conformità per essere accettata e avere valore giuridico, ciò significa che la pratica deve essere conforme alla normativa urbanistica ed edlizia in vigore sia nel momento in cui sono stati effettuati i lavori sia nel momento in cui viene presatanta la pratica in sanatoria.

Se sono stati effettuati lavori che prevedono la SCIA senza averla però richiesta, o se sono stati effettuati lavori che alla presentazione della SCIA in sanatoria richiedono una pratica diversa dalla scia o se sono stati eseguiti interventi diversi da quelli richiesti nella SCIA depositata allora si è perseguibili per legge con ammende pecuniarie dai 1000 euro ai 10.000 euro e il sanamento dell’abuso. Quando non è possibile sanare l’abuso ci sarà l’ingiunzione ad abolire l’opera realizzata.

Costi SCIA Roma

I diritti di segreteria da pagare al Comune di Roma per depositare la SCIA ammontano a 251,24 euro. Se si intende presentare una variante in corso d’opera scia bisognerà pagare ulteirori 126, 24 euro. Per la SCIA in sanatoria i diritti di segreteria sono di 501,24 euro.
Oltre a questi costi bisogna pagare gli eventuali oneri accessori che dovrà calcolare il tecnico abilitato.
Sarà inoltre necessario pagare la parcella del tecnico abilitato che si occuperà della relazione tecnica asseverata, degli elaborati grafici della direzione dei lavori e quindi della presentazione completa e corretta della pratica SCIA al Comune di Roma.
Per ottenere la tua SCIA a Roma contattami per avere tutte le informazioni sui tempi e un preventivo su misura per le tue esigenze.